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LE REGOLE SULLA PESCA SPORTIVA

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Messaggio  GinoSpigolaAdmin Mer Ago 18, 2010 11:12 am

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA N° 1639 DEL 02/10/1968

PESCA SPORTIVA

Le righe che seguono trattano gli aspetti della pesca sportiva in mare riferendosi a
quanto è previsto tuttora dalla legislazione italiana.

Decreto del Presidente della Repubblica n° 1639 del 02/10/1968

Regolamento per l'esecuzione della L. 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina
della pesca marittima.

Precisiamo che:

è vietata la pesca con fonti luminose, consentita esclusivamente per la pesca con la
fiocina per la quale non vengono dati limiti di luminosità.
Le quantità massime che possono essere pescate giornalmente (pesci, molluschi,
cefalopodi, seppie, polpi calamari, e crostacei) per ogni singolo pescasportivo sono di
5-Kg, salvo il caso di pesce singolo di peso superiore.
E’ vietata la vendita dei prodotti ittici pescati mentre nel caso della cernia non può essere pescata più di un esemplare al giorno.
Il riccio di mare può essere pescato manualmente in apnea fino a 50 esemplari al giorno con esclusione dei mesi di maggio e giugno mentre la pesca dell’aragosta e dell’astice è vietata nel periodo dal 1° gennaio al 30 aprile e comunque sempre se ovifere.
Le violazioni alle norme sulla pesca sportiva sono punite con sanzioni amministrative molto pesanti fino anche a 3.000 euro.

CAPO IV - Della pesca sportiva.

Art. 137. Disciplina della pesca sportiva.
La pesca sportiva si esercita alle condizioni e con le modalità stabilite nel presente
capo; per quanto non espressamente previsto, si osservano le altre disposizioni sulla
disciplina della pesca; in quanto applicabili.

Art. 138. Attrezzi individuali e non individuali consentiti per la pesca sportiva.
Gli attrezzi individuali e non individuali consentiti per la pesca sportiva sono:
a) coppo o bilancia;
b) giacchio o rezzaglio o sparviero;
c) lenze fisse quali canne a non più di tre ami, lenze morte, bolentini, correntine a non
più di sei ami, lenze per cefalopodi, rastrelli da usarsi a piedi;
d) lenze a traino di superficie, e di fondo e filaccioni;
e) nattelli per la pesca in superficie, fucile subacqueo, fiocina a mano, canna per cefalopodi;
f) parangali fissi o derivanti; nasse.

Art. 139. Norma di comportamento.
È vietato l'esercizio della pesca sportiva a distanza inferiore a 500 metri da unità in
attività di pesca professionale.

Art. 140. Limitazioni d'uso degli attrezzi.
L'uso degli attrezzi per la pesca sportiva è soggetto alle seguenti limitazioni:
a) non possono essere utilizzate bilance di lato superiore a 6 metri;
b) non può essere utilizzato giacchio o rezzaglio o sparviero di perimetro superiore a 16
metri;
c) non possono essere usate più di 5 canne per ogni pescatore sportivo;
d) il numero degli ami dei parangali complessivamente calati da ciascuna imbarcazione
non deve essere superiore a 200 qualunque sia il numero delle persone presenti a bordo;
e) non possono essere calate da ciascuna imbarcazione più di due nasse qualunque sia il
numero delle persone presenti a bordo;
f) è vietato l'uso di fonti luminose ad eccezione della torcia utilizzata nell'esercizio della
pesca subacquea.
Nell'esercizio della pesca con la fiocina è consentito l'uso di una lampada.

Art. 141. Autorizzazione all'uso di attrezzi non individuali.
L'uso degli attrezzi non individuali nelle acque di ciascun compartimento marittimo è
subordinato ad autorizzazione rilasciata dalla autorità marittima.
A tal fine il capo del compartimento marittimo determina annualmente, sentita la
commissione consultiva locale per la pesca marittima, il numero massimo delle
autorizzazioni da rilasciare per ciascun tipo di attrezzo, avuto riguardo alla tutela delle
risorse biologiche ed ai mestieri di pesca esercitati nelle acque del compartimento.
L'autorizzazione è annuale ed ha validità nelle acque del compartimento stesso.
Il capo del compartimento può delegare gli uffici marittimi dipendenti al rilascio
dell'autorizzazione.

Art. 142. Limitazione di cattura.
Il pescatore sportivo non può catturare giornalmente pesci, molluschi e crostacei in
quantità superiore a 5 kg complessivi salvo il caso di pesce singolo di peso superiore.
Non può essere catturato giornalmente più di un esemplare di cernia a qualunque specie
appartenga.

Art. 143. Mezzi nautici per l'esercizio della pesca sportiva.
Nell'esercizio della pesca sportiva possono essere utilizzate solo unità da diporto come
definite dalle leggi 11 febbraio 1971, n. 50 e 6 marzo 1976, n. 51, e successive
modificazioni ed integrazioni.

Pesca Subacquea Sportiva


Le norme di legge sono dettate principalmente nella Legge 14 luglio 1965 n° 963, Disciplina della pesca marittima, e nel suo regolamento d'esecuzione, il D.P.R. 2 ottobre 1968 n° 1639 (in particolare il Titolo III, Capo III, sezione "Della pesca subacquea"), e successive modificazioni. Vi sono poi le norme contenute nelle Ordinanze Balneari emanate dalle Capitanerie di Porto (che hanno efficacia nell'ambito del compartimento marittimo per la stagione balneare), nonchè i regolamenti delle zone protette e le norme di emanazione regionale per le acque interne.

Per esercitare la pesca professionale occorre la specializzazione di pescatore subacqueo, la pesca sportiva, invece, cioè compiuta a fine ricreativo e sportivo, in mare non richiede, generalmente, il possesso della licenza di pesca. Naturalmente, è vietata, sotto qualsiasi forma, la vendita e il commercio dei prodotti di tale tipo di pesca.


Sintesi della disciplina della pesca subacquea sportiva.
E' vietata la pesca subacquea:

· di notte (consentita solo dall'alba al tramonto);

· a distanza inferiore a 500 m dalle spiagge frequentate da bagnanti;

· a distanza inferiore a 100 m da impianti fissi di pesca, da reti, da navi all'ancora;

· in zone di mare di regolare transito di navi per l'uscita o l'entrata nei porti ed ancoraggi (determinate dal capo del compartimento marittimo);

· nelle zone protette.

È inoltre vietato:

· l'uso di apparecchi ausiliari di respirazione; è consentito però trasportare su un mezzo nautico fucili subacquei e apparecchi di respirazione della capacità massima di 10 litri, fermo restando il divieto del loro utilizzo contemporaneo. In tal caso, sul mezzo nautico deve restare una persona pronta a intervenire in caso di emergenza.

· tenere il fucile subacqueo in posizione di armamento se non in immersione e transitando in zone frequentate da bagnanti;

· l'uso del fucile subacqueo ai minori di anni 16. Chiunque cede o affida (se all'affidamento segue l'uso) un fucile o attrezzo simile a minore di anni sedici è punito con S.A. da Euro 256,00 a euro 1550,00.

È obbligatorio:

· denunciare all'Autorità Marittima il rinvenimento di relitti di apparecchiature militari, armi, bombe ed altri ordigni esplosivi, oggetti d'interesse storico, archeologico ed etnografico;

· che il subacqueo si segnali con una una boa visibile a 300 m; nel caso - sempre opportuno - che il subacqueo si appoggi ad una barca, può essere esposta su questa una bandiera (il che è obbligatorio se nessuno resta a bordo): quella bianco-celeste corrispondente alla lettera A del Codice Internazionale dei Segnali, o quella rossa con una striscia diagonale bianca, se si è in acque nazionali;

· che il subacqueo rimanga entro un raggio di 50 m dalla verticale del segnale (boa o mezzo nautico).

Limiti di cattura: per il pescatore sub sportivo sono gli stessi che per la pesca sportiva di superficie:

· 5 kg giornalieri, complessivi tra pesci, mollusci e crostacei (salvo il caso di un singolo pesce di peso superiore);

· 1 sola cernia al giorno, di qualsiasi specie.

Prede vietate:

- non si possono raccogliere "coralli, molluschi e crostacei". Il termine "molluschi" va inteso in senso restrittivo.
è invece strettamente vietata la pesca dei datteri (lithofagus-lithofagus). La raccolta del riccio di mare è consentita solo in apnea, manualmente e fino a 50 esemplari al giorno.
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